Regolamento per il governo e la custodia dei cani

Dettagli del documento

Le recenti modifiche al Regolamento di Disciplina delle Attività Civiche hanno introdotto alcune novità per quanto riguarda il governo e la custodia degli animali.

Descrizione

TITOLO V
 Governo e custodia degli animali

Articolo 46
(Governo e custodia di cani)

Il Comune, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono e si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche attribuite loro da leggi dello Stato e della Regione.
È consentita la detenzione di cani ed altri animali d’affezione nel rispetto delle norme previste dalla Legge 14.08.1991, n. 281, dalla Legge 20.07.2004, n. 189, dalla Legge Regionale 28.12.1993, n. 60 e ss.mm.ii.
Per quanto non contemplato nelle sopra indicate leggi è fatto obbligo quanto segue:

a) Il detentore di cani deve provvedere alla loro cura e mantenimento all’interno della propria abitazione o di apposita area esterna avente recinzione proporzionata in ampiezza, altezza e robustezza alle dimensioni e caratteristiche     dell’animale, tale comunque da garantire il comodo movimento dello stesso nonché la sicurezza e la tranquillità dei passanti. In particolar modo l’altezza delle recinzioni non dovrà essere inferiore alle seguenti misure:
- Cani di piccola taglia:  altezza della recinzione cm. 120;
- Cani di media e grande taglia:  altezza della recinzione cm. 150.
Le recinzioni in corrispondenza di incroci e curve non devono impedire la visibilità necessaria a garantire la sicurezza della circolazione stradale.
L’ampiezza delle maglie della recinzione dovrà essere tale da impedire l’uscita del muso dell’animale attraverso le stesse. La robustezza del materiale di recinzione dovrà essere tale da impedirne la rottura da parte dell’animale.
Il Sindaco con propria Ordinanza motivata potrà impartire, anche per casi singoli,  specifiche prescrizioni a tutela della sicurezza e della quiete pubblica, fatto salvo il rispetto della legge e delle norme di rango superiore.

b) Su tutto il territorio comunale, ai fini di evitare pericoli per la sicurezza pubblica o disturbo della quiete, è vietato, salvo specifica autorizzazione rilasciata dall’Autorità Comunale, detenere a scopo d’affezione più di cinque cani per sito. Nell’autorizzazione potranno essere impartite specifiche prescrizioni. La violazione delle prescrizioni contenute nella autorizzazione è sanzionata ai sensi del presente Regolamento. Con specifica e motivata Ordinanza emessa dall’Autorità Comunale, potrà essere ridotto il numero degli animali da detenere.

c) È vietato condurre su area pubblica cani  privi di guinzaglio e devono essere condotti da persone in grado di controllarli.
In zone affollate, i proprietari o detentori di cani, soprattutto per quelli di grossa e media taglia, dovranno essere muniti di idonea museruola, al fine di evitare danni, disturbo o pericoli per la pubblica incolumità.

d) I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, anche le persone solo temporaneamente incaricate alla loro custodia, devono impedire che gli animali vaghino liberamente senza controllo e dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. Chiunque lasci liberi senza vigilare o non custodisca con le debite cautele, ovvero permetta la libera circolazione dei cani sul territorio comunale viola il presente Regolamento. I cani vaganti nel territorio del Comune saranno temporaneamente  trattenuti, a spese del proprietario, dal ritrovatore o altro incaricato fino all’intervento della ditta autorizzata al recupero dell’animale o del suo proprietario.

e) I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altri idonei strumenti per una igienica raccolta, rimozione e conferimento delle deiezioni. Tali strumenti devono essere esibiti su richiesta degli incaricati alla vigilanza.
Questa norma non si applica agli animali per guida non vedenti o che siano accompagnatori di portatori di handicap da essi accompagnati.

f) In caso di defecazione sui marciapiedi, sul fondo stradale delle vie e delle piazze, nei giardini e aiuole od in altri luoghi soggetti a calpestio pedonale, coloro i quali hanno in custodia anche temporanea l'animale sono tenuti alla immediata pulizia degli escrementi.

g) proprietari e/o detentori, a qualsiasi titolo, di cani sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, nei cestini portarifiuti, al fine di mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.

h) Agli animali da compagnia, accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge secondo le modalità previste dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

i) Agli animali da compagnia è vietato l’accesso in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini o altro, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

j) I Comuni possono, mediante apposita ordinanza, nell’ambito di giardini, parchi, spiagge ed altre aree destinate a verde pubblico, individuare, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati agli animali da compagnia, dotandoli anche delle opportune attrezzature; tali spazi devono essere forniti di acqua, contenitori per la raccolta delle deiezioni, spazi d’ombra ed eventuali divisioni per animali grandi e piccoli.

k) Negli spazi a loro destinati, che devono essere completamente recintati con protezione tale da non poter essere saltata da cani di qualsiasi razza e chiusi dall’interno in modo sicuro, gli animali possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la sorveglianza del responsabile, senza determinare danni alle piante e alle  strutture presenti. Anche negli spazi dedicati vige l’obbligo di raccolta degli escrementi.

l) E' vietata nei centri abitati, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini di cani, gatti, altri animali d’affezione o da compagnia o di altri animali sinantropi che disturbino la quiete pubblica con insistenti latrati, guaiti, miagolii, versi, lamenti o altro tipo di comportamento lesivo dei diritti altrui.  I proprietari o coloro i quali li hanno in custodia, devono provvedere a ristabilire le condizioni atte a tutelare la quiete pubblica.

m) E’ fatto assoluto divieto di detenere cani ed altri animali in catena o con qualunque altro strumento di contenzione similare e/o sprovvisti di riparo rialzato dal suolo e coperto ove possano proteggersi dalle intemperie e dal sole. La catena può essere prevista solo per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, inoltre, deve essere proporzionata per peso e lunghezza alle dimensioni dell'animale così da permettergli di potersi ampiamente muovere senza restarne impigliato.

n) Tutti gli animali che debbano essere tenuti in catena o in recinto devono avere sempre a disposizione un contenitore con acqua (pulita) in quantità sufficiente ed essere debitamente accuditi, assicurando la regolare pulizia degli spazi di dimora degli animali, garantendo altresì l’eliminazione delle deiezioni.

o) E' fatto divieto di lasciare gli animali chiusi all'interno dei veicoli e senza ricambio d’aria, se non per tempi brevi.

p) I cani e altri animali non possono essere condotti al guinzaglio, trainanti o trainati  dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

q) E’ altresì vietato introdurre animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si tengono in deposito, si effettua preparazione e/o manipolazione per il pubblico di alimenti e bevande. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi commerciali e negli uffici pubblici, devono farlo usando il guinzaglio e, ove sia necessario, specie in aree o zone affollate, soprattutto per cani di media e grossa taglia, anche apposita museruola avendo inoltre cura che non sporchino e non creino disturbo o danno ad alcuno. E’ facoltà del gestore di attività commerciale di vietarne l’accesso mediante apposite segnalazioni.

r) Possono essere tenuti senza guinzaglio e museruola, sotto la responsabilità del proprietario o detentore, i cani da caccia in aperta campagna a seguito del cacciatore, i cani da pastore quando accompagnino il gregge ed i cani delle forze di polizia durante l’impiego per fini d’istituto.

s) I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da sorvegliare, purché non accessibili al pubblico. Nei predetti luoghi o proprietà private deve essere esposto, in modo ben visibile, specifico cartello di avvertimento.

t) E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali.

u) E’ vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi d’acqua o del cibo necessario ovvero sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.

Fermo restando il rispetto delle esigenze di igiene e sicurezza, sono esclusi da taluni divieti i cani-guida che accompagnano i ciechi.

SANZIONE PREVISTA

minimo euro 25,00 massimo euro 250,00
Pagamento in misura ridotta: Euro 50,00

 

 

 

Tipo documento Regolamenti ,
Numero e data n. del
Data di pubblicazione Settembre 18, 2023
Oggetto Le recenti modifiche al Regolamento di Disciplina delle Attività Civiche hanno introdotto alcune novità per quanto riguarda il governo e la custodia degli animali.
Formati

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