Attività di Edilizia Libera A.E.L. – C.I.L.A.

  • Servizio attivo

Si tratta degli interventi edilizi per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo ne è prevista alcuna specifica comunicazione; la relativa disciplina e dettata dall’art. 6, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.


A chi è rivolto

L'attività edilizia totalmente libera (A.E.L.) è rivolta a coloro che intendono eseguire interventi edilizi specifici elencati nell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 senza richiedere titoli abilitativi o specifiche comunicazioni. La Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.) è rivolta a coloro che intendono eseguire interventi edilizi diversi da quelli elencati negli articoli 6, 10 e 22, previa presentazione di una comunicazione dell'inizio lavori asseverata a firma di un tecnico abilitato.

Descrizione

"1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:
(alinea così modificato dall'art. 54, comma 2, lett. c), legge n. 221 del 2015)

a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
(lettera modificata dall'art. 17, comma 1, lettera c), legge n. 164 del 2014 poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
(lettera introdotta dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
(lettera modificata dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)
c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
(ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L'installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinata dall'art. 6 del d.P.R. n. 380 del 2001»)
e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all'amministrazione comunale;
e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
(lettere da e-bis a e-quinquies introdotte dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)"

Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.):
si tratta degli interventi edilizi eseguiti previa presentazione della Comunicazione dell’Inizio Lavori Asseverata C.I.L.A., corredata da una relazione tecnica e dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato; la relativa disciplina è dettata dall’art. 6 - bis del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. :

"Art. 6-bis. Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata
(articolo introdotto dall'art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016)

1. Gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. L'interessato trasmette all'amministrazione comunale l'elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori.

3. Per gli interventi soggetti a CILA, ove la comunicazione di fine lavori sia accompagnata dalla prescritta documentazione per la variazione catastale, quest'ultima è tempestivamente inoltrata da parte dell'amministrazione comunale ai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate.

4. Le regioni a statuto ordinario:

a) possono estendere la disciplina di cui al presente articolo a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1;
b) disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e prevedendo sopralluoghi in loco.

5. La mancata comunicazione asseverata dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro. Tale sanzione è ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.»"

Come fare

Per l'attività edilizia totalmente libera (A.E.L.), non è richiesta alcuna specifica procedura o comunicazione. Per la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), è necessario presentare la comunicazione dell'inizio lavori, corredata da una relazione tecnica e dagli elaborati progettuali, firmati da un tecnico abilitato, all'amministrazione comunale competente.

Cosa serve

Per l'attività edilizia totalmente libera (A.E.L.), non è richiesto alcun documento specifico. Per la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), è necessario fornire la comunicazione dell'inizio lavori, la relazione tecnica e gli elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato.

Per la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), sono necessari i seguenti documenti:

  • comunicazione dell'inizio lavori asseverata, firmata da un tecnico abilitato
  • relazione tecnica
  • elaborati progettuali

Cosa si ottiene

Con l'attività edilizia totalmente libera (A.E.L.), si ottiene la possibilità di eseguire interventi edilizi specifici elencati nell'articolo 6 del D.P.R. n. 380/2001 senza richiedere titoli abilitativi o specifiche comunicazioni. Con la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.), si ottiene l'autorizzazione per eseguire interventi edilizi diversi da quelli elencati negli articoli 6, 10 e 22, previa presentazione della comunicazione dell'inizio lavori asseverata.

Tempi e scadenze

Non sono specificati tempi e scadenze nel testo fornito. È consigliabile contattare l'Ufficio Edilizia Privata - Sportello Unico per informazioni specifiche sui tempi e le scadenze relative all'attività edilizia totalmente libera (A.E.L.) e alla Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (C.I.L.A.).

Procedure Collegate all'Esito

Non sono specificate procedure collegate all'esito nel testo fornito. Tuttavia, è importante attenersi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, nonché rispettare le normative di settore e le disposizioni relative alla sicurezza, all'efficienza energetica e alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico.

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Per questo servizio non è possibile prenotare un appuntamento online.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Documenti

Modello regionale comunicazione serre

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AEL - Attività Edilizia Libera

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Collaudo AEL - Attività Edilizia Libera

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Elenco documenti AEL - Attività Edilizia Libera

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Procedura AEL - Attività Edilizia Libera

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CILA - Collaudo

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CILA - Comunicazione Inizio Lavori Asseverata

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CILA - Elenco Documenti

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CILA - Procedura

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CILA - Soggetti coinvolti

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Ultimo aggiornamento: 23/10/2023, ore 13:47

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