La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente (Apr) può avvenire per:
- morte;
- emigrazione in altro comune o all’estero (nel caso di persone senza fissa dimora, per trasferimento del domicilio in altro comune);
- irreperibilità al censimento o accertata: il familiare della persona non più presente nella propria residenza può informare l’Ufficiale d’Anagrafe che invierà la procedura di irreperibilità ( durata un anno) oppure, qualora il familiare fosse a conoscenza dell’esatto indirizzo di nuova dimora abituale può comunicarlo all’Ufficiale d’Anagrafe che allerterà il nuovo comune affinché questo proceda con l’iscrizione d’ufficio.
- mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale nel comune (solo per i cittadini stranieri, appartenenti a Stato terzo).
- Non produce effetti sul riconoscimento della residenza l’assenza temporanea dal comune di dimora abituale, quando la persona si trovi in altra città o all’estero per motivi di studio, lavoro o per altre cause contingenti di durata limitata.
In caso di cancellazione, la posizione anagrafica può essere ripristinata solo con una nuova richiesta di iscrizione.
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Ultimo aggiornamento: 06/09/2023, ore 08:20