Segnalazione Certificata di Agibilità
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Servizio attivo
La Segnalazione Certificata di Agibilità, introdotta a seguito del decreto SCIA 2, è il processo mediante il quale si attesta la conformità di un edificio agli standard di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e al progetto presentato, consen
A chi è rivolto
La Segnalazione Certificata di Agibilità è rivolta a chiunque abbia eseguito lavori edilizi che coinvolgono nuove costruzioni, ricostruzioni, sopraelevazioni o interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulla sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e conformità al progetto.
Descrizione
A seguito del decreto SCIA 2, l’agibilità non viene più rilasciata dal Comune, ma viene attestata mediante la presentazione di una Segnalazione certificata.
Dunque con le nuove regole, la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, sono attestati mediante Segnalazione Certificata di Agibilità.
Segnalazione certificata di agibilità: procedimento
La procedura della Segnalazione Certificata di Agibilità è disciplinata dagli articoli 24 e 26 del DPR n. 380/2001 di seguito riportati:
Art. 24 - DPR n. 380/2001:
1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, ((e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale)) valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonche' la conformita' dell'opera al progetto presentato e la sua agibilita' sono attestati mediante segnalazione certificata.
2. Ai fini dell'agibilita', entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attivita', o i loro successori o aventi causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. La mancata presentazione della segnalazione, nei casi indicati al comma 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.
4. Ai fini dell'agibilita', la segnalazione certificata puo' riguardare anche:
a) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purche' funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento
edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonche' collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
b) singole unita' immobiliari, purche' siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilita' parziale.
5. La segnalazione certificata di cui ai commi da 1 a 4 e' corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1;
b) certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67 ovvero, per gli interventi di cui al comma 8-bis del medesimo articolo, dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
c) dichiarazione di conformita' delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 77, nonche' all'articolo
82;
d) gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformita' degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita', risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi.
((e-bis) attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.))
6. L'utilizzo delle costruzioni di cui ai commi 2 e 4 puo' essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui al comma 5. Si applica l'articolo 19, commi 3 e 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Citta' metropolitane, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalita' di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell'ispezione delle opere realizzate.
7-bis. La segnalazione certificata puo' altresi' essere presentata, in assenza di lavori, per gli immobili legittimamente realizzati privi di agibilita' che presentano i requisiti definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi, previa intesa in Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 26 - DPR n. 380/2001:
((La presentazione della segnalazione certificata)) di agibilita' non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilita' di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
Le pratiche di Segnalazione Certificata di Agibilità dovranno essere presentate attraverso lo Sportello Unico Telematico Integrato SUAP/SUE
Come fare
Il soggetto titolare del permesso di costruire o chi ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività deve presentare la Segnalazione Certificata di Agibilità entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento. La procedura deve essere svolta tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUAP/SUE).
Cosa serve
Per la Segnalazione Certificata di Agibilità, sono necessari i seguenti documenti:
- Attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che attesti la conformità alle normative vigenti.
- Certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi specifici.
- Dichiarazione di conformità alle normative sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche.
- Estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale.
- Dichiarazione dell'impresa installatrice riguardante la conformità degli impianti installati.
- Eventuale attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga' per gli impianti specifici.
- Attestazione del direttore dei lavori o di un professionista abilitato che attesti la conformità alle normative vigenti;
- Certificato di collaudo statico o dichiarazione di regolare esecuzione per gli interventi specifici;
- Dichiarazione di conformità alle normative sull'accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- Estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- Dichiarazione dell'impresa installatrice riguardante la conformità degli impianti installati;
- ventuale attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga' per gli impianti specifici.
Cosa si ottiene
La Segnalazione Certificata di Agibilità attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, la sua agibilità e il rispetto delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, e conformità alle normative vigenti.
Tempi e scadenze
La Segnalazione Certificata di Agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura.
Procedure Collegate all'Esito
La procedura può comportare controlli da parte delle autorità locali per verificare la conformità dell'opera e la sua agibilità. In caso di esito negativo, l'edificio può essere dichiarato inagibile secondo le disposizioni normative applicabili.
Accedi al servizio
Per questo servizio non è possibile prenotare un appuntamento online.
Condizioni di servizio
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