P.I. – Piano degli Interventi

La struttura e l'attuazione del piano regolatore comunale: esplorando i piani di assetto e di interventi.


Ai sensi dell’art. 12 della L.R. 11/2004, la pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI).

Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità.

A seguito dell’approvazione del Piano di Assetto del Territorio (PAT), il Piano Regolatore Generale (PRG) vigente, per le parti compatibili con il PAT, è diventato il Piano degli Interventi fino all’adozione della variante generale di adeguamento del PI al PAT. (L.R. 11/2004 art. 48 comma 5 bis).

Con Deliberazione del Consiglio Comunale nr. 64 del 21 dicembre 2023 è stato adottato il Secondo Piano degli Interventi, consultabile di seguito e pubblicato altresì nella pagina Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio del sito, secondo quanto previsto dall’art. 18 della L.R. 11/2004.

Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 11/2004 si applicano le misure di salvaguardia dalla data di adozione del nuovo strumento di pianificazione, secondo il seguente disposto normativo:

” Dalla data dell’adozione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale nonché delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le misure di salvaguardia, secondo le modalità della legge 3 novembre 1952, n. 1902 “Misure di salvaguardia in pendenza dell’approvazione dei piani regolatori” e successive modificazioni. Il periodo massimo è di cinque anni, quando lo strumento sia stato trasmesso per l’approvazione entro un anno dall’adozione e, in ogni altro caso, di tre anni.”

Approfondimenti

Ultimo aggiornamento: 21/09/2023, ore 09:42

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