Terre e Rocce da Scavo

Nuove regole per la gestione delle terre e rocce da scavo: analisi del D.P.R. 120/2017 e implicazioni pratiche.


Terre e rocce da scavo, in vigore il nuovo regolamento
Dal 22/08/2017 entrano in vigore le nuove regole contenute nel D.P.R. 120/2017 pbblicato in Gazzetta il dpr recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo: dal 22 agosto in vigore le nuove regole

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 2017 il D.P.R. n. 120 del 13 giugno 2017, recante la disciplina semplificata per la gestione delle terre e rocce da scavo. Il regolamento entra in vigore il 22 agosto 2017 ed attua la delega regolamentare concessa dal Parlamento al Governo (art. 8 dl 133/2014, decreto Sblocca Italia) e riscrive integralmente, semplificandola, una disciplina articolata e complessa.

Il testo contiene nuove disposizioni per il riordino e la semplificazione della gestione delle terre e rocce da scavo e riunisce in un testo unico le numerose disposizioni oggi vigenti che disciplinano :

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti provenienti da tutti i cantieri (piccole dimensioni, grandi dimensioni e grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA);
  • il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione nei siti oggetto di bonifica;
  • le condizioni comuni per piccoli e grandi cantieri;
  • le condizioni da soddisfare affinché terre e rocce siano considerate sottoprodotti e non rifiuti;
  • le condizioni per riutilizzare in loco i residui classificabili come sottoprodotti e non rifiuti.

Il regolamento prevede le seguenti novità :

  • semplificazione delle procedure e termini certi per concluderle;
  • procedure più veloci per attestare che le terre e rocce da scavo soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti e non come rifiuti;
  • disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
  • gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  • utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • rafforzamento del sistema dei controlli;
  • eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’autorità competente di ogni trasporto di terre e rocce intese come sottoprodotti nei grandi cantieri;
  • possibilità di gestire ed utilizzare terre e rocce come sottoprodotti anche senza previa approvazione del piano di utilizzo da parte dell’Autorità competente nei cantieri di grandi dimensioni;
  • proroga di 2 anni del piano di utilizzo mediante semplice comunicazione al Comune e all’Arpa nei cantieri di grandi dimensioni;
  • possibilità di fornire una semplice comunicazione per apportare modifiche sostanziali al piano di utilizzo o per prorogarlo per i cantieri piccoli e per quelli grandi non sottoposti a VIA o ad AIA.

Le nuove regole in sintesi

Cantiere di grandi dimensioni
Il cantiere in cui sono prodotte terre e rocce si definisce di grandi dimensioni se le quantità sono superiori a 6.000 metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto.

Cantiere di piccole dimensioni
Al di sotto del limite di 6.000 metri cubi di terre e rocce prodotte, il cantiere si definisce di piccole dimensioni.

Rifiuti e sottoprodotti
Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che :

  • siano generate nella realizzazione di un’opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
  • siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo dpr 120/2017;
  • l’utilizzo sia conforme al piano o alla dichiarazione per l’utilizzo (piccoli cantieri).

Riutilizzo di terre e rocce
Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica :

  • nel corso dell’esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un’opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali;
  • in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava

Deposito intermedio
Il deposito intermedio non costituisce utilizzo e non può superare la durata del piano di utilizzo. Può essere effettuato nel sito di produzione, in quello di destino o in altro sito purché siano rispettati i requisiti previsti. Decorsa la durata temporanea, terre e rocce smettono di essere sottoprodotti e tornano rifiuti. Il trasporto fuori sito di quelle terre e rocce da scavo considerate sottoprodotti è accompagnato dalla documentazione indicata nell’allegato 7.

Dichiarazione di avvenuto utilizzo
La dichiarazione di avvenuto utilizzo attesta l’impiego di terre e rocce in conformità a :

  • piano di utilizzo, previsto per i grandi cantieri;
  • dichiarazione di utilizzo, prevista per i piccoli cantieri
    Si tratta di un’autocertificazione redatta dal produttore o dall’esecutore, usando l’allegato 8 e trasmessa anche all’Arpa. Va resa entro il termine di validità del piano e della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

Dichiarazione di utilizzo
Per i piccoli cantieri è prevista la Dichiarazione di utilizzo di cui all’articolo 21 del decreto.

Con la Dichiarazione di utilizzo, il titolare definisce :

  • Sezione A: dati del produttore;
  • Sezione B: dati del sito di produzione (dimensione dell’area, tecnologie di scavo, quantità di materiale da scavo destinata all’utilizzo, ecc.);
  • Sezione C: dati dell’eventuale sito di deposito intermedio (autorizzazioni, periodo di deposito, massimo quantitativo che verrà depositato);
  • Sezione D: dati del sito di destinazione;
  • Sezione E: tempi previsti per l’utilizzo.

Sul fronte dei piccoli cantieri, per l’uso come sottoprodotti di terre e rocce il produttore deve dimostrare il non superamento dei valori delle concentrazioni soglie di contaminazione previsti per le bonifiche e i materiali non costituiscono fonte diretta o indiretta di contaminazione per le acque sotterranee.

I requisiti sono attestati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che assolve la funzione del piano di utilizzo.

La Regione Veneto, attraverso la Circolare n. 353596 del 21/08/2017, ha fornito degli indirizzi operativi in merito alle novità del D.P.R. n. 120/2017, con particolare riferimento all’utilizzo del materiale di scavo al di fuori del cantiere di produzione.

Mentre per quanto riguarda il riutilizzo del materiale nello stesso sito di produzione rimane in vigore la Circolare n. 127310 del 25/03/2014 (con allegato il Modello di autocertificazione

Normativa

Ultimo aggiornamento: 21/09/2023, ore 09:42

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