Dall’11 dicembre 2014, data di entrata in vigore dell’art. 12 della legge 162/2014, i coniugi possono comparire di fronte all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
La richiesta può essere presentata presso:
- il Comune di residenza di uno dei due coniugi;
- il Comune dove è stato celebrato il matrimonio;
- il Comune dove è stato trascritto il matrimonio celebrato con rito religioso o celebrato all’estero.
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi sono figli della coppia minori, oppure maggiorenni incapaci, o con disabilità grave (art.3,c.3, L.104/1992), o economicamente non autosufficienti.
L’accordo non deve contenere patti di trasferimento patrimoniale nè può comprendere la determinazione di obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico (Tar Lazio, Sez. I-ter, sentenza 3 maggio – 7 luglio 2016, n. 7813).
I coniugi, o uno solo di loro, devono presentarsi all’ufficiale di stato civile per comunicare l’intenzione di concludere un accordo di separazione o di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
Per consentire all’ufficio l’acquisizione dei documenti necessari al procedimento è necessario che ciascuno dei coniugi compili il modulo di comunicazione dati e che lo porti all’Ufficio protocollo. Ai moduli deve essere allegata copia dei documenti di identità in corso di validità.
L’ufficiale di stato civile provvede d’ufficio all’acquisizione dei documenti utili al procedimento, detenuti da altra pubblica amministrazione italiana.
Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l’ufficio matrimoni stabilisce la data della redazione dell’accordo, previo contatto con gli interessati.
Entrambi i coniugi devono presentarsi con un documento di identità valido, nel giorno prestabilito, all’ufficio matrimoni per rendere le dichiarazioni prescritte e per sottoscrivere il conseguente accordo. Se gli sposi non conoscono la lingua italiana, devono essere assistiti da un interprete nelle vari fasi del procedimento. L’interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di bene e fedelmente adempiere all’incarico ricevuto.
Non prima di 30 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, nel giorno concordato con l’ufficio matrimoni, i coniugi devono presentarsi per rendere all’ufficiale di stato civile una ulteriore dichiarazione che confermi la validità dell’accordo. La mancata comparizione dei coniugi equivale alla mancata conferma dell’accordo.
Gli effetti dell’accordo si producono dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Il costo della separazione/divorzio consiste in un diritto fisso pari a € 16,00 da pagare in contanti allo sportello dello Stato Civile.
- Legge n. 55 del 6/05/2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi.
- Legge n. 162 del 10/11/2014 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
- D.M. del 27/02/2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all’entrata in funzione degli archivi informatici”.
- D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e circolari integrative.
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Ultimo aggiornamento: 06/09/2023, ore 08:36