Iscrizione all’Albo dei Giudici Popolari

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Modalità e informazioni. . .

Data:

06 Aprile 2021

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Modalità e informazioni. . .

intestazioneComune

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI
Iscrizione negli elenchi comunali

I L SINDACO

Visto l’art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, come modificato dalle leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405 e 27 dicembre 1956, n. 1441;

R E N D E N O T O

  1. Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei Giudici Popolari siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, per l’esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO, e che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12, sono invitati ad iscriversi, non più tardi del 31 luglio p.v. negli elenchi comunali.
  2. I Giudici Popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
    • Cittadinanza italiana;
    • Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
    • Licenza di scuola media di primo grado per i giudici di Corte di Assise;
    • Licenza di scuola media di secondo grado per i giudici di Corte d’ Assise d’ Appello.
  3. Non possono assumere l’ufficio di Giudice Popolare:
    • I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’ordine giudiziario;
    • Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
    • I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione

Dalla residenza comunale, 06.04.2021

IL SINDACO
NADIA ZANCHIN
  

SCARICA IL MODULO DI RICHIESTA ALLEGATO ED INVIALO A: anagrafe@comune.eraclea.ve.it 

Ultimo aggiornamento: 06/04/2021, ore 00:00

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